Progetto81® supporta il datore di lavoro,
grazie ai suoi tecnici qualificati, nella redazione ed aggiornamento dei
documenti DVR, DVR standardizzato e DUVRI.
Il Documento Valutazione Rischi (DVR) è
un documento, redatto da un professionista, che contiene l'analisi e la
valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute presenti in
un’attività lavorativa, indicando le misure di prevenzione e protezione attuate
e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al
minimo i rischi per la salute dei lavoratori.
La redazione del Documento Valutazione Rischi, a seguito della
valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza, è uno degli obblighi a
cui il datore di lavoro non può sottrarsi (art. 17 D.Lgs.
81/08), secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di Sicurezza sul
Lavoro.
Il DVR è un documento unico per ogni attività,
in quanto specifico del particolare contesto lavorativo.
Sono soggette a Valutazione dei Rischi tutte le imprese composte
da due o più soci, oppure con lavoratori dipendenti con qualsiasi tipologia di
contratto appartenenti a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a
tutte le tipologie di rischio.
Il Documento Valutazione Rischi deve essere redatto entro
90 giorni dall’avvio dell’attività, e immediatamente
aggiornato in occasione di significative modifiche della
tecnica del processo produttivo (ad es. acquisto nuovi macchinari), della
organizzazione del lavoro, a seguito di infortuni importanti o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Le aziende che sono in attività oltre tale periodo e non hanno
ancora redatto il DVR, sono passibili di sanzioni,
in caso di controllo da parte degli organi preposti (ASL, INAIL, VV. FF.).
Come detto in precedenza, il DVR deve essere redatto dal Datore
di Lavoro, che può farsi supportare da un tecnico qualificato.
Durante il sopralluogo presso la sede dell’attività lavorativa, il tecnico si
occuperà di raccogliere i seguenti dati:
·
dati generali dell’azienda;
·
descrizione degli ambienti di lavoro e del ciclo produttivo;
·
descrizione dei posti di lavoro e delle mansioni dei dipendenti,
con indicazione delle sostanze impiegate, attrezzature, impianti e specifiche
misure tecniche di prevenzione adottate per ciascuno;
·
criteri seguiti nella valutazione: pericoli e rischi correlati,
persone esposte al rischio (dipendenti, lavoratori di imprese di manutenzione o
pulizia, visitatori, ecc…), riferimenti normativi
adottati, norme di buona tecnica, linee guida;
·
misure di prevenzione e protezione: interventi necessari,
interventi programmati per conseguire una ulteriore diminuzione dei rischi
remoti;
·
programma di informazione e formazione dei lavoratori,
istruzioni e procedure di sicurezza adottate, procedure di emergenza e pronto
soccorso, dispositivi di protezione individuale e collettivi messi a
disposizione dei lavoratori;
·
programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle
misure di sicurezza adottate, piano per la revisione periodica ed occasionale
della valutazione dei rischi, programma per l’informazione e la formazione dei
dipendenti;
·
documentazione utile da allegare: certificazioni relative agli
impianti, valutazione del rumore, schede di sicurezza dei prodotti, indagini
ambientali, ecc…;
·
metodo di coinvolgimento delle componenti aziendali nel processo
di sicurezza (RSPP, RLS, medico competente, lavoratori);
·
data o periodo di effettuazione della valutazione, firma del
datore di lavoro e dei soggetti attivamente coinvolti nella valutazione (medico
competente, RSPP, RLS) ed eventualmente professionalità/risorse esterne a cui
si è fatto ricorso.
Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto, tra le
altre cose, l’obbligo inderogabile di redazione e aggiornamento del DVR.
Mentre la compilazione del DVR è una procedura obbligatoria
all’avvio di ogni nuova impresa (il datore di lavoro ha 90 giorni dall’inizio dell’attività),
l’aggiornamento del DVR è previsto solo in alcuni casi stabiliti dalla legge:
·
quando viene inoltrata una richiesta di benefici nel caso di
particolari assunzioni;
·
se vengono introdotte modifiche al processo produttivo o
all’organizzazione del lavoro rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei
lavoratori;
·
quando ci sono evoluzioni della tecnica, della prevenzione o
della protezione;
·
nei casi in cui si verificano infortuni significativi.
L’aggiornamento del DVR deve inoltre includere:
·
il programma di miglioramento e le eventuali variazioni delle
attrezzature impiegate e in quale tipo di lavorazione;
·
l’indicazione delle nuove misure di sicurezza adottate;
·
la valutazione totale dei rischi in azienda e criteri di
classificazione.
In più andranno inclusi tutti i nuovi rischi (tra cui in
particolare il rischio stress lavoro correlato, il rischio per le lavoratrice gestanti e i rischi connessi a differenze di
genere, età e lingua) imputabili alle modifiche apportate ai luoghi di lavoro,
al piano lavorativo o ai cambiamenti legislativi.
Dal 1 Giugno 2013 i datori di lavori
non potranno più autocertificare la valutazione dei rischi.
L’autocertificazione è stata sostituita, per alcune tipologie di aziende,
dall’utilizzo delle procedure standardizzate, che consentono una compilazione
del DVR semplificata.
Le aziende che devono usare le procedure standardizzate per la
redazione del Documento Valutazione Rischi sono tutte quelle che impiegano fino
a 10 dipendenti, ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato,
centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
Questa opzione viene concessa anche in altri casi, i datori di
lavoro potranno valutare se redigere in maniera tradizionale il DVR o affidarsi
alle Procedure Standardizzate. Parliamo di aziende che impiegano fino a 50
lavoratori ad esclusione di aziende industriali a rischio elevato, centrali
termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni,
aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi
all’esposizione all’amianto.
Il Datore di lavoro, dunque, in collaborazione con l'RSPP (se
diverso dal Datore di lavoro) e Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà
la valutazione dei rischi in azienda e si occuperà della compilazione del
documento, previa consultazione di RLS/RLST, tenendo conto di tutte le
informazioni in suo possesso e secondo i passaggi di seguito riportati:
·
descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
·
identificazione dei pericoli presenti in azienda;
·
valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e
individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
·
definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute
e sicurezza.
Se pure l’utilizzo delle Procedure Standardizzate semplifichi il
processo di valutazione dei rischi, questo adempimento rimane complesso e
impegnativo per un datore di lavoro, che nella maggior parte dei casi non è in
possesso di tutte le competenze necessarie per portare a termine questo
compito.
Il datore di lavoro committente ai sensi dell'art.
26 del D.Lgs. 81/2008 ha
l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività
svolte da soggetti terzi, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi di
interferenza (il cosiddetto DUVRI) per attuare le
relative misure di prevenzione e protezione garantendo
così la sicurezza di tutti i lavoratori. Possiamo
definire rischi interferenti:
·
i rischi che derivano dall’opera dell’appaltatore;
·
i rischi causati dalla sovrapposizione delle lavorazioni dei
diversi appaltatori;
·
i rischi già esistenti nel luogo di lavoro del committente e in
cui l’appaltatore deve operare;
·
i rischi causati da particolari esecuzioni richieste dal
committente e che solitamente non sono presenti nell’attività dell’appaltatore.
·
criteri utilizzati per valutare i rischi;
·
descrizione dell’azienda committente, delle aree di lavoro,
delle attività svolte presso le aree ed i reparti interessati dalle attività
oggetto dell’appalto;
·
descrizione delle attività svolte dagli appaltatori;
·
identificazione dei locali a disposizione dell’appaltatore;
·
valutazione dei rischi interferenziali nelle aree di lavoro;
·
programma delle attività: che descriva le attività oggetto
dell’appalto, le aree di lavoro nelle quali saranno svolte, le attività
lavorative omogenee per rischio e gli esecutori delle attività.
·
descrizione e organizzazione delle misure di prevenzione e
protezione;
·
computo estimativo dei costi della sicurezza;
·
coordinamento delle fasi lavorative.
·
appalti di servizi di natura intellettuale;
·
forniture di materiali o attrezzature;
·
lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, se
non si evidenziano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui
all’allegato XI del Testo Unico.