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Adeguamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce che entro il 29 luglio 2008 (salvo eventuali proroghe) la Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro eseguita secondo quanto stabilito dall’art. 4 del D.Lgs. 626/94 ed il relativo Documento predisposto, dovranno essere revisionate secondo i nuovi obblighi previsti dagli artt. 28 e 29 del nuovo Decreto, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Di conseguenza il datore di lavoro, nell’effettuare la Valutazione oltre a verificare i rischi riguardanti:
le attrezzature di lavoro,
le sostanze o i preparati chimici impiegati,
la sistemazione dei luoghi di lavoro,
dovrà tener conto anche
dei rischi collegati allo stress “lavoro-correlato” secondo l’accordo europeo dell’8 ottobre 2004,
dei rischi riguardanti le lavoratrici gestanti in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001,
nonché dei rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi così come previsto dall’art. 28, comma 1 D.Lgs. 81/2008.
A conclusione della Valutazione svolta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico competente (quando nominato), il datore di lavoro sarà tenuto ad elaborare il relativo Documento che dovrà riportare quanto disposto dall’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, precisamente:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali, a seguito della valutazione … ;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
La Valutazione ed il Documento dovranno essere rielaborati, sempre secondo le modalità suddette, in occasione di modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate (art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008).
Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà:
avere data certa (1) (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008);
essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la Valutazione stessa (art. 29, comma 4, D.Lgs. 81/2008);
essere consegnato al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza quand’egli dovesse farne richiesta per l’espletamento delle proprie funzioni (art. 50, comma 4 D.Lgs. 81/2008).
Particolare attenzione dovrà essere prestata dal datore di lavoro per quanto concerne la definizione delle procedure finalizzate all’attuazione delle misure preventive da realizzare e l’individuazione dei soggetti aziendali che vi dovranno provvedere, i quali dovranno possedere competenze e poteri adeguati, nonché alla definizione di un modello di organizzazione e di gestione aziendale secondo le linee guida Uni-Inail (art. 30, D.Lgs. 81/2008).